Perdite idriche ispezionabili

Nell’ottica di tutelare l’utenza dalle perdite idriche che si possono verificare dall’impianto acquedottistico privato, Il Consiglio di Amministrazione di Viacqua ha approvato il Regolamento fondo per perdite idriche ispezionabili che disciplina la materia legata a questa tipologia di perdita.

Cosa sono

Le perdite idriche ispezionabili sono perdite che si verificano a valle del contatore (nel tratto d’impianto privato che va dal contatore ai punti di utilizzo).

Si definisce perdita ispezionabile la perdita non rilevabile esternamente in modo diretto e visibile che interessi parti di impianti o tubazioni collocate all’interno di pozzetti, nicchie o altri elementi ispezionabili dall’Utente. 

Inoltre, fanno parte delle “perdite ispezionabili” anche quelle dovute alla mancata funzionalità degli organi di intercettazione e regolazione del flusso d’acqua, non direttamente visibili ma manutentabili, poiché siti in pozzetto, nicchia o altro manufatto che li contiene.

Le perdite ispezionabili non appartengono alla categoria delle perdite occulte disciplinate dall’ art. 19 della delibera ARERA n. 609/2021, norma recepita all’art. 17 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato di Viacqua S.p.A. approvato dal Consiglio di Bacino Bacchiglione.

Alcuni esempi di cosa non è considerato perdita ispezionabile

Fermo restando la disciplina in materia di perdite occulte, non sono perdite ispezionabili quelle:

  • direttamente visibili dall’Utente;
  • dovute al malfunzionamento di:
    - cassette wc;
    - rubinetti di ogni genere (anche se posti in pozzetto, nicchia o altro elemento ispezionabile);
    - accessori collegati all’impianto idrico come frigoriferi, fabbricatori di ghiaccio, spillatori di bevande, impianti domestici di trattamento    dell’acqua, impianti di condizionamento ad acqua, ed ogni altro accessorio collegato all’impianto idrico;
  • causate da danni in occasione di interventi di riparazione effettuati dall’Utente, o conseguenti a rotture provocate dall’Utente o da terzi;
  • derivanti da contatore rotto dal gelo.

Per tutte le altre definizioni si rimanda integralmente al Regolamento del S.I.I. di Viacqua S.p.A.

Come aderire al fondo

Ogni Utente, titolare di un contratto di fornitura del S.I.I., ha facoltà di aderire volontariamente al Fondo tramite compilazione e sottoscrizione del relativo modulo e pagamento della quota annuale di adesione che sarà addebitata nella prima bolletta utile.

L’adesione al Fondo decorre dal 01.01 al 31.12 di ogni anno e, salvo recesso da comunicarsi per iscritto mediante apposito modulo entro il 30.11 di ciascun anno, si rinnoverà tacitamente per l’anno successivo. Essa sarà perfezionata alla data di ricezione del pagamento e avrà validità annuale per l’anno di riferimento (01/01 - 31/12).

L’utenza al momento dell’adesione non deve avere perdite in corso.

L’adesione al Fondo comporta l’accettazione integrale del Regolamento fondo perdite idriche ispezionabili.

Qualora l’Utente risulti essere insolvente per bollette diverse da quella interessata dal consumo anomalo e/o anche per Utenze (cessate e/o attive) diverse da quella aderente al Fondo, non potrà usufruire del ristoro fintanto che non siano stati saldati gli importi insoluti.

Quota di adesione

L’adesione al Fondo comporta l’addebito di una quota annuale di adesione (01/01 – 31/12) che è dovuta per l’intero importo indipendentemente dalla data di adesione, non essendo né frazionabile né rimborsabile, nemmeno parzialmente.
La quota annua di adesione è da corrispondersi per ogni utenza servita.
In caso di Utenze con contatori a servizio di più unità immobiliari la quota annua di adesione verrà obbligatoriamente applicata tante volte quante sono le unità immobiliari servite.
La quota di adesione al Fondo è determinata come segue:

 

USO

QUOTA ANNUA ADESIONE FONDO PER OGNI UNITÀ IMMOBILIARE

DOMESTICO

€ 5*

USI DIVERSI DAL DOMESTICO

                  € 10*                       

                                                                                                            *Fuori campo iva

 

Recesso dal fondo

L’adesione al Fondo decorre dal 01.01 al 31.12 di ogni anno e, salvo recesso da comunicarsi per iscritto mediante apposito modulo entro il 30.11 di ciascun anno, si rinnoverà tacitamente per l’anno successivo. L’Utente ha sempre la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere anticipatamente dal Fondo inoltrando al Gestore il relativo modulo opportunamente compilato e sottoscritto.
L'adesione, in tal caso, cesserà dal 01.01 dell’anno successivo.

Modulo adesione/recesso

Il modulo di adesione/recesso pertinente il Fondo dovrà essere inviato a info@viacqua.ito consegnato presso gli sportelli di Viacqua.

Cosa copre il fondo.

Il Fondo copre i soli costi derivanti dai maggiori consumi, restando escluso ogni eventuale ulteriore onere e danno, diretto o indiretto, cagionato all’Utente o a terzi dalla perdita ispezionabile.
L’importo massimo oggetto di tutela per ogni Utente aderente – quale differenza tra l’importo viziato dalla perdita ispezionabile e quello ricostruito a seguito dell’attivazione della tutela – è pari ad € 5.000 nel triennio di adesione continuativa. La parte eccedente rimarrà a carico dell’Utente.

Cose da fare subito

Accertata la presenza di perdita ispezionabile, chiama il tuo idraulico per verificare il tuo impianto ed eseguire la riparazione. I costi di riparazione sono a tuo carico.

  • In fase di riparazione scatta foto che evidenzino il punto della perdita.
  • Leggi il contatore e memorizza la lettura o fagli una foto con la quale sia possibile leggere i mc.

Avvenuta la riparazione

Il tutto dovrà essere inviato a info@viacqua.ito consegnato presso gli sportelli di Viacqua.

 La richiesta di abbuono corredata dalla documentazione relativa all’avvenuta riparazione della perdita dovrà pervenire a Viacqua entro 3 mesi dalla data di emissione della prima fattura contenente l’anomalia nei consumi. L’impossibilità di effettuare la riparazione entro i termini richiesti dovrà essere comprovata e comunicata a Viacqua sempre entro il termine di cui sopra.Trascorsi inutilmente i 3 mesi, senza adeguata comunicazione dell’utente, la pratica sarà archiviata d’ufficio e non sarà eseguita dal Gestore alcuna tutela.

Ricostruzione del consumo

In caso di perdita ispezionabile, se il consumo medio giornaliero rilevato nel periodo di perdita, risulta almeno pari al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento, si ha la facoltà di richiedere l’attivazione della tutela prevista.
Tale tutela viene applicata dalla data nella quale si presume che possa essere iniziata la perdita fino alla data di riparazione, con lettura del contatore.

 Il conteggio dell’acqua consumata durante il periodo in cui si è verificata la perdita sarà commisurato al consumo medio giornaliero di riferimento maggiorato del 50%, sul quale verrà applicata l’articolazione tariffaria vigente, mentre la restante eccedenza di consumo dovuta alla perdita verrà fatturata alla tariffa base.
È quindi a carico del Fondo la differenza tra il consumo d’acqua fatturato, viziato dalla perdita idrica ispezionabile e quello ricostruito a seguito dell’attivazione della tutela.

Come per le perdite occulte, Il consumo medio giornaliero di riferimento rappresenta il consumo medio giornaliero degli ultimi due anni antecedenti la perdita relativo al medesimo periodo indicato nella fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo, al fine di tener conto di eventuali discontinuità nei consumi, associabili per esempio alla stagionalità.
Nel caso in cui il periodo antecedente la perdita sia minore di due anni rispetto all’attivazione dell’utenza, il consumo medio giornaliero di riferimento potrà essere commisurato sulla base di quello rilevato nello stesso periodo dell’anno precedente la perdita.
Nel caso di nuove attivazioni, il consumo medio giornaliero è determinato sulla base della media della tipologia di utenza, o con giudizio motivato del Gestore in accordo con l’utente, in base ai consumi rilevati in un congruo periodo successivo alla riparazione.
Se si dimostra che la perdita è avvenuta nell’ambiente, si ha l’esonero dall’applicazione delle tariffe di fognatura e depurazione al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento, laddove l’utenza sia assoggetta a tali servizi. Si ha quindi la restituzione completa dell’eccedenza di consumo, dovuta alla perdita, non recapitata alla fognatura pubblica gestita da Viacqua.

 

 

 

 

 

 

 

Ciao sono Chiara
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